Apprendistato

Testo Unico Apprendistato D.Lgs. 167/11

Testo Unico Apprendistato D.Lgs. 167/11

Dal 26 aprile 2012 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 167/2011 Testo Unico Apprendistato

►Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

►Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere rivolto ai giovani da 18 a 29 anni compresi o fin dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale, di durata stabilita dalla contrattazione collettiva, fino ad un massimo di 3 anni, elevabile a 5 per particolari professionalità dell’artigianato (art. 4 e precisazioni contenute nell’interpello n.40/2011)

Servizi offerti per la formazione in apprendistato:

  • analisi dei fabbisogni formativi dell’impresa e del lavoratore;
  • consulenza e supporto nella progettazione della formazione;
  • consulenza e supporto nell’istruzione delle pratiche per la richiesta di finanziamento pubblico delle formazione in apprendistato;
  • supporto alla formalizzazione burocratica;
  • gestione, organizzazione e monitoraggio delle attività formative degli apprendisti;
  • aggiornamento e riprogettazione annuale del percorso formativo;
  • interventi formativi alla funzione di tutor o referente aziendale in accordo con la normativa vigente.
  • Costante supporto alle imprese e agli apprendisti con un facilitatore dedicato.

Consorzio Formazione & Lavoro www.apprendistato.org

PUBBLICATO IL CATALOGO REGIONALE CONTENENTE L’OFFERTA FORMATIVA PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI destinato esclusivamente a tutti gli apprendisti assunti a decorrere dal 26 aprile 2012 con il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 4 del D.lgs. 167/2011.

La formazione trasversale e quella di base sulla sicurezza sul lavoro sono interamente finanziate dalla Regione attraverso l’erogazione di un assegno formativo (voucher) del valore di 500 euro.

La formazione trasversale è la formazione finalizzata a far acquisire all’apprendista le competenze “trasversali” che comprendono le conoscenze e capacità di un’Area professionale del Sistema Regionale delle qualifiche.

La formazione di base è quella sulla “sicurezza sul lavoro”, obbligatoria per legge per tutti i lavoratori, e viene realizzata nel primo e nel terzo anno del contratto di apprendistato.

Il percorso formativo per ogni apprendista ha una durata di 40 ore ogni annualità, per tre anni.

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/apprendistato/temi/apprendistato-professionalizzante-1

RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – D.G.R. 1419/2015

– per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente la durata della formazione di base e trasversale è di 40 ore, e i contenuti sono quelli della prima annualità ;

– per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale la durata della formazione di base e trasversale è di 80 ore e i contenuti sono quelli della prima e della seconda annualità;

– per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado la durata della formazione di base e trasversale è di 120 ore e i contenuti son quelli delle tre annualità;

– per gli apprendisti assunti con contratto stagionale la riparametrazione del monte ore sulla base del titolo di studio la durata della formazione è parametrata secondo le seguenti proporzioni:

Durata contrattoOre di formazione
Senza titoloDiplomatiLaureati
0-4 mesi121212
4-6 mesi201612
Oltre 6 mesi403224

Sicurezza dei lavoratori differenziata in base ai livelli di rischio delle aziende.
– La gestione della comunicazione mediata con clienti e fornitori
– La corretta gestione e organizzazione di spazi ed attrezzature di lavoro
– Lingua inglese commerciale (livello base)
– Lavorare per processi nell’organizzazione
– Customer satisfaction & Customer care
– Organizzazione e struttura del cantiere edile
– Tecniche di vendita
– Tecniche di visual merchandising.

Per informazioni, si prega di contattare

Gabriella Nicolò

tel. 0541/760244 | gabriella.nicolo@ecipar-rn.it

 

La circolare 5/2013 definisce meglio il quadro sanzionatorio e le applicazioni al personale ispettivo. L’informazione diventa utile per chiarire il contesto anche alle imprese e agli apprendisti.
Con la circolare n. 5/2013 emanata il 21.01.2013, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo per una corretta applicazione delle sanzioni ed aiuta a comprendere alcuni passaggi fondamentali del contratto.
Nella circolare viene chiarito il grado di responsabilità del datore di lavoro e della gravità della violazione tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo. Rispetto a ciascuna tipologia di apprendistato vengono messi in evidenza i “margini” della responsabilità datoriale in merito agli obblighi formativi, in quanto solo rispetto a tali “margini” della responsabilità è possibile un intervento ispettivo volto a ripristinare un corretto svolgimento del rapporto di apprendistato ovvero l’applicazione del regime sanzionatorio indicato.
Per il personale ispettivo è indispensabile ai fini di un corretto adempimento degli obblighi formativi valutare la possibilità di recuperare il debito formativo accumulato.
Secondo la riforma, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere equivale a 3 per ogni 2 lavoratori specializzati e qualificati nell’azienda stessa. Le PMI con meno di 10 addetti possono, invece, assumere 1 apprendista per ogni lavoratore specializzato. In caso di aziende prive di dipendenti qualificati possono assumere comunque fino a 3 apprendisti.
Va ulteriormente spiegato il funzionamento degli oneri di stabilizzazione, ricordando che occorre verificare se il numero dei rapporti “trasformati” nel corso dei 36 mesi precedenti tale assunzione sia almeno pari al 30% dei rapporti avviati nello stesso periodo. Da notare che tale percentuale è temporanea e che a partire dal 2015 non sarà più sufficiente per rispettare gli oneri di stabilizzazione. Infatti, a partire dal 2015 la percentuale di stabilizzazioni da rispettare sarà del 50%. Sono esclusi dalla base del computo i rapporti cessati per: recesso durante il periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa.
La circolare ricorda, infine, che non è possibile assumere come apprendista un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuato o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
https://www.apprendistato.org/apprendistato/